PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Al primo periodo del comma 1 dell'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e, fermo restando quanto stabilito dal comma 4, anche a chi, in possesso degli altri requisiti prescritti dalla presente legge, non è coniugato e non è legato da vincoli di convivenza con altro soggetto».